Statuto Unità Territoriale

Fenalca International Arenzano Genova Ponente 

Art. 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi dell’art 16 dello statuto Fenalca International,  l’associazione Fenalca International Arenzano (GE).

L’associazione Fenalca International  è una struttura territoriale della Fenalca International.

L’associazione Fenalca International Arenzano Genova Ponente non ha finalità di lucro e si riconosce nell’identità, nelle funzioni e nei valori della Fenalca International Nazionale rappresentandone una articolazione territoriale.

Essa, nel suo contesto giuridico di entità soggettivamente autonoma, è un’associazione apolitica, apartitica fondata su principi di solidarietà, di giustizia sociale, di uguaglianza, di democrazia e di autonomia ed opera senza fini di lucro nel pieno rispetto dello statuto e delle direttive dell’ Associazione Fenalca International Nazionale.

Art. 2 – Sede, durata e scopi

L’associazione Fenalca International Arenzano Genova Ponente ha sede nella regione Liguria alla via  Guglielmo Marconi 7 – cap 16011  Pr. (GE).

La durata dell’associazione Fenalca International  Arenzano Genova Ponente è illimitata.

L’associazione Fenalca International Arenzano Genova Ponente costituisce una struttura di riferimento dell’ Associazione Fenalca International  a livello territoriale e persegue le finalità istituzionali indicate nello statuto dell’ Associazione Fenalca International Nazionale.

Ha lo scopo  di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali dei lavoratori e delle lavoratrici di tutte le categorie, dal settore agricolo a quello industriale-manifatturiero, al turismo, al commercio ed ai servizi; degli anziani, dei pensionati, dei lavoratori comunitari e non con regolare permesso di soggiorno, appartenenti ad ogni genere di settore, sia pubblico che privato, le casalinghe, i collaboratori, i disoccupati, gli inoccupati, i lavoratori atipici e gli interinali, i collaboratori domestici, nonché ogni altra persona che intenda sostenere l’associazione.

L’associazione si propone lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi e le esigenze dei lavoratori dipendenti ed autonomi che esercitano,

a carattere professionale, l’attività di operatore del settore web, promuovendone lo sviluppo professionale, economico e sociale, in mancanza 

di una normativa e di un ordine professionale di riferimento per la categoria.

Essa, nella propria autonoma responsabilità, si propone, in coerenza con gli indirizzi complessivi della Associazione Fenalca International Nazionale di realizzare gli scopi istituzionali attraverso la rappresentanza, la formazione, l’azione sociale , l’organizzazione e la promozione di servizi sul territorio.

Art. 3 –  Soci

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche maggiori di età, gli enti e le associazioni che ne condividono le finalità.

I soci si distinguono in soci ordinari, soci fondatori, soci collettivi, soci sostenitori e soci onorari.

  • sono soci FONDATORI i soggetti che hanno promosso la nascita dell’associazione o che si impegnano attivamente nella realizzazione degli scopi;
  • sono soci ORDINARI le persone fisiche che chiedono di associarsi all’associazione;
  • sono soci COLLETTIVI le associazioni aderenti;
  • sono soci SOSTENITORI coloro che, condividendo gli scopi dell’associazione, vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante contribuzione economica;
  • sono soci ONORARI senza diritto di voto le persone fisiche invitate a far parte della Fenalca International Arenzano Genova Ponente per particolari meriti professionali o scientifici.

La qualifica di socio si acquisisce sottoscrivendo l’apposito modulo di adesione contenente tutte le informazioni e/o dichiarazioni dovute per legge o per statuto ed è subordinata all’accoglimento inappellabile del Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie della Fenalca International Arenzano Genova Ponente e di attenersi a quanto deliberato dagli organi della Fenalca International e di versare la quota associativa annuale.

I soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali hanno il diritto di partecipare all’assemblea territoriale e di eleggere e di essere eletti negli organismi direttivi e di controllo posti a garanzia dell’associazione.

L’entità delle quote associative da versare al momento dell’iscrizione e poi annualmente è stabilita dall’assemblea territoriale su proposta della Assemblea Fenalca International Nazionale.

Art. 4  – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio della Fenalca International Arenzano Genova Ponente viene meno per le seguenti cause:

a)  recesso; 

b)  mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dall’inizio di ciascun anno sociale;

c)  comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
d)  persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. 

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio inadempiente gli addebiti che ad esso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. 

Art. 5 – Autonomia

La Fenalca  International Arenzano Genova Ponente è un ente associativo autonomo operante su base territoriale.

La Fenalca  International Arenzano Genova Ponente ha un patrimonio proprio, distinto da quello dell’Associazione Fenalca International Nazionale, gode di autonomia amministrativa e gestionale, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e risponde con i propri mezzi di tutte le obbligazioni e rapporti da essa instaurati con terzi.

La Fenalca International Arenzano Genova Ponente, con i suoi organi ed i suoi rappresentanti, non può mai impegnare ed obbligare l’Associazione Fenalca International nazionale a nessun titolo o causale.

La Fenalca International Arenzano Genova Ponente si impegna a mettere a disposizione dell’ Associazione Fenalca International Nazionale i dati associativi e quant’altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.

Art. 6  – Patrimonio

Il patrimonio della Fenalca International  Arenzano Genova Ponente è costituito da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. beni mobili, immobili, eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell’ambito degli scopi statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali pubbliche finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell’ambito degli scopi statutari;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
  10. fondo di riserva;
  11. redditi patrimoniali.

Le somme versate  per le quote associative non sono rimborsabili in nessun caso, non sono trasmissibili a terzi,  non sono rivalutabili. E’ vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione.

L’eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di scioglimento la Fenalca International Arenzano Genova Ponente, estinte tutte le passività, si  obbliga a devolvere  l’eventuale attivo netto a favore di altre associazioni aventi analoghe finalità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7  – Esercizio finanziario

L’esercizio decorre dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo  sarà depositato presso la sede legale della Fenalca International Arenzano Genova Ponente entro il trenta aprile di ogni anno solare successivo ed approvato dall’assemblea territoriale entro i sessanta giorni successivi;  il bilancio preventivo sarà depositato entro il trenta novembre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo e preventivo saranno a disposizione degli associati che ne potranno avere copia.

Art. 8 – Organi sociali 

Sono organi della Fenalca International Arenzano Genova Ponente:

a) l’Assemblea Territoriale;

b) il Consiglio Direttivo Territoriale;

c) il Presidente Territoriale;

d) il Collegio dei Revisori o Revisore unico;  

e) il Collegio dei Probiviri.  

Art.9 –  L’Assemblea Territoriale

L’Assemblea Territoriale è il massimo organo deliberante della  Fenalca International Arenzano Genova Ponente.

Essa è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti al libro soci.

L’Assemblea Territoriale, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, viene convocata dal Presidente Territoriale, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal Vice-Presidente Territoriale.

La convocazione non ha obblighi di forma, purché avvenga con mezzi idonei, almeno quindici giorni prima della riunione, anche a mezzo di affissione in bacheca della convocazione e la relativa comunicazione dell’ordine del giorno. In caso di urgenza, il termine è ridotto a cinque giorni prima.

L’Assemblea Territoriale delibera:

  • sulla nomina del Presidente Territoriale; 
  • sull’elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo Territoriale;
  • sull’elezione dei membri del Collegio dei Revisori o Revisore Unico  e del Collegio dei Probiviri; 
  • sulla nomina dei delegati territoriali, che dovranno partecipare e votare nelle assemblee dell’Associazione Fenalca International Nazionale;
  • sull’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
  • sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Territoriale;
  • su proposta della assemblea nazionale sulla quota associativa annua a carico dei soci.

Art. 10  Il Consiglio Direttivo Territoriale

Il Consiglio Direttivo Territoriale è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

Esso è eletto dall’assemblea territoriale. Ogni membro del Consiglio Direttivo Territoriale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. 

Il Consiglio Direttivo Territoriale è presieduto di diritto dal Presidente eletto dall’Assemblea Territoriale.

Il Consiglio Direttivo Territoriale è convocato dal Presidente Territoriale ogni qual volta lo ritenga opportuno . Esso, inoltre, si riunisce in via straordinaria su richiesta di due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo Territoriale delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Il Consiglio Direttivo Territoriale:

  • predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;
  • delibera in merito all’organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari;
  • assicura la gestione continuativa alla Fenalca International Arenzano Genova Ponente attuando le delibere dell’Assemblea Territoriale;
  • amministra il patrimonio; 
  • delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
  •  

Art. 11 –  Il Presidente Territoriale

Il Presidente Territoriale viene eletto dall’Assemblea Territoriale e resta in carica per cinque anni  tranne i casi di dimissioni anticipate, cessazione o revoca.

Il Presidente Territoriale ha la rappresentanza legale della Fenalca International Arenzano Genova Ponente.

Il Presidente Territoriale convoca e presiede l’Assemblea Territoriale ed il Consiglio Direttivo Territoriale.

In caso di impedimento, sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni vengono espletate collegialmente dal Consiglio Direttivo, che può delegarle anche ad uno o più dei suoi membri.   

Nei casi di particolare urgenza, il Presidente Territoriale può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Territoriale, salva ratifica del Consiglio Direttivo Territoriale nella prima riunione successiva.

Art. 12 –  Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico

L’assemblea territoriale  determina, di triennio in triennio, se il controllo contabile debba essere affidato ad un Collegio dei Revisori o ad un Revisore Unico. Qualora fosse nominato il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti: il Presidente verrà nominato dal Collegio stesso. I Revisori o il Revisore Unico durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico esercita il controllo sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Fenalca International Arenzano Genova Ponente e ne riferisce, con relazione scritta, all’Assemblea Nazionale.

Art.13  –   Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea Territoriale.

Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il Presidente. I Probiviri durano in carica cinque anni.  

Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di organo di giurisdizione interna operata con arbitrato irrituale nel conoscere e risolvere tutte le controversie fra associati e l’Associazione.

Art. 14 –  Cariche sociali

Tutte le cariche previste e scaturenti dal presente statuto sono elettive e non danno diritto ad alcun compenso,salvo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

Art. 15 – Logotipo

La Fenalca International Arenzano Genova Ponente assume il logotipo dell’Associazione Fenalca International Nazionale.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di estinzione e/o scioglimento della Fenalca International Arenzano Genova Ponente il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17  – Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni previste in materia dal codice civile in vigore e da ogni altra normativa.